Palla … al centro: analisi critica delle proposte su premierato e Roma Capitale

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di Paolo Franco, autonomista Veneto

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Nell’era della supremazia dei social, dei messaggi spot, dei selfies, degli slogan che spesso
nascondono l’esatto contrario, tornano alla ribalta, quatti quatti, i dettagli. Così succede che per
conoscere davvero ciò che ci viene mostrato esteriormente sia necessario esercitarsi nello slalom,
evitare i paletti e scendere in basso. Ma abbandono subito le metafore per dire a cosa mi riferisco
e che intendo discutere adesso: le due proposte di riforma costituzionale presentate dal Governo
per l’approvazione delle Camere e che riguardano il Premierato e Roma capitale.
Le discuto perché, a tre anni dall’inizio della legislatura, rappresentano un punto centrale della
politica della maggioranza e qualificano il pensiero politico e istituzionale che la caratterizza:
Insomma sono importanti anche se i due disegni di legge costituzionale riguardano ambiti
profondamente diversi, uniti solo – ecco un dettaglio – dal fumus del centralismo romano.
Ricordo quanto stabilisce il primo comma dell’articolo 138 della Costituzione: Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Quindi, per essere chiari,
quando Camera e Senato hanno approvato un testo identico, il medesimo deve essere
confermato, senza modifiche, da un ulteriore voto in entrambe le Assemblee che veda favorevole
la maggioranza dei Parlamentari eletti. La legge potrà essere sottoposta a referendum
confermativo salvo che tale maggioranza superi i due terzi, nel qual caso la riforma entra
immediatamente in vigore.
Fatte queste premesse voglio tranquillizzare il lettore: non farò un corso di diritto costituzionale ma
solo alcune brevi valutazioni generali cercando di spiegare cosa succederà se tali riforme verranno
approvate. Piuttosto, le mie, saranno considerazioni di… dettagli costituzionali!
Il Premierato.
È la riforma allo stato dei lavori più avanzato. Infatti è già stata approvata in prima lettura al
Senato. Premierato è un termine generico che possiamo tradurre così, nella accezione italiana:
elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte dei cittadini al momento del voto per il
rinnovo delle Camere. Oggi, come sappiamo, dopo le elezioni politiche i leaders dei partiti vengono
convocati dal Presidente della Repubblica (le famose consultazioni) il quale, verificata una
maggioranza e le indicazioni sul nome, dà l’incarico al futuro premier perché formi un governo e si
presenti alle Camere per la fiducia. Ottenuta questa, il governo entra nella pienezza delle sue
funzioni. Con la riforma in corso di discussione, invece, il Presidente della Repubblica darà
l’incarico direttamente al leader indicato prima del voto dalla coalizione vincente. A seguito di
questa (apparentemente semplice) novità sorgono però diversi problemi: il ruolo del Presidente
della Repubblica, l’eventuale successiva crisi della maggioranza, il limite al numero dei mandati 1 , e
diversi altri ancora che vengono, per così dire, risolti con una serie di innovazioni costituzionali
previsti nel disegno di legge. Discutere di questi vorrebbe dire dare un’impronta diversa a questo
scritto e quindi vado subito al dettaglio.
Tra le innovazioni previste nel disegno di legge c’è anche la costituzionalizzazione del premio di
maggioranza, cioè dell’attribuzione di un numero di seggi ulteriore alla coalizione vincente in modo
da assicurare la governabilità. Come emanato in origine dal Governo il testo prevedeva, appunto,
questo premio, “dimenticando” però che un altro articolo della Costituzione dispone che il Senato
sia eletto su base regionale e che, quindi, non possa esserci premio di maggioranza nazionale. Ho

1 Chiosa divertente: in questi ultimi mesi la Lega Salvini Premier ha scassato i timpani al mondo intero
perché riteneva ingiusto il limite ai mandati con riferimento al Presidente Zaia. Domanda: perché allora negli
stessi mesi ha votato favorevolmente alla riforma del Premierato che prevede il limite dei due mandati per il
Presidente del Consiglio eletto direttamente dai cittadini?

usato le virgolette perché sono certo che la dimenticanza sia stata voluta con l’intenzione di
correggerla senza clamori in Commissione. E così è stato. Vediamo allora com’è oggi e come sarà
domani l’elezione del Senato:
Articolo 57: Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero (…).
Nuovo articolo 57: Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero e salvo il premio su base nazionale previsto dall’articolo 92 (…).
Prima osservazione, se vogliamo marginale anche se in diritto la forma è sostanza: scrivere in
Costituzione che il Senato è eletto su base regionale salvo un premio nazionale è una
contraddizione in termini, una specie di ossimoro che affianca due specie in contraddizione. Cosa
significa “eletto su base regionale”? Significa che ogni regione porta in Senato la rappresentanza
dei partiti e delle coalizioni secondo i voti ottenuti nel proprio territorio. Il premio di maggioranza su
base nazionale, domani, potrà invece cambiare il risultato elettorale, nel senso che, in una
determinata regione, assegnerà più seggi a chi ha preso meno voti ma che ha invece ottenuto la
maggioranza e il relativo diritto al premio a livello nazionale.
Seconda osservazione, sostanziale questa volta: perché i costituenti nel 1948 hanno introdotto
questo sistema elettorale per il Senato? Perché avevano ben viva nella mente (e aperte le cicatrici
sulla pelle) la dittatura fascista che con premi di maggioranza su base nazionale aveva costruito il
suo potere iniziale. In altri termini un Senato eletto su base regionale fa da contraltare al
centralismo, conservando una forte identità politica e rappresentativa presente nelle diverse realtà
regionali. Il premio di maggioranza su base nazionale cancella questa peculiarità, questa minima
caratteristica del regionalismo costituzionale nelle Camere rappresentative.
Pensare che i parlamentari della Lega Salvini Premier hanno votato questo disegno di legge è
estremamente deludente. Probabilmente sperano, come tutti gli altri, che questo dettaglio passi
inosservato, che il centralismo guadagni ulteriore potere senza che i cittadini se ne accorgano.
Roma capitale.
Cosa prevede oggi la costituzione a proposito della capitale? Articolo 114: La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. (…)
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Chiariamo
cosa significa “ordinamento”. La legge dello Stato può attribuire speciali funzioni in relazione alla
sua caratteristica di capitale, e così è stato fatto. Sono diverse, ad oggi, le attribuzioni assegnate a
Roma in tema fiscale, finanziario, di gestione del patrimonio storico e dei servizi urbani. Ma,
evidentemente, questo non basta. In buona sostanza non va bene che Roma debba sottostare ad
una legge dello Stato ma deve poter assumere autonomamente e in forma legislativa le decisioni
nelle materie che le verranno attribuite in Costituzione. Insomma Roma diventa un nuovo tipo di
Regione. Leggiamo il cuore di questa riforma che il governo ha presentato recentemente alla
Camera dei Deputati.:
Roma è la capitale della Repubblica. Esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie:
trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali;
turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione
amministrativa di Roma Capitale.
Alcune di queste materie, oggi, sono già di competenza delle regioni a statuto ordinario, altre fanno
parte delle materie concorrenti, cioè di quelle che le regioni possono chiedere l’attribuzione
(aspetta e spera!) ai sensi della recente legge Calderoli “ammazza autonomia”.

Il dettaglio in questo caso è la smemoratezza. Il percorso di evoluzione della nostra Costituzione
ha portato, con la riforma del 2001, ad individuare l’istituto della Città metropolitana allo scopo di
garantire una organizzazione amministrativa più efficace e legata alle peculiarità e alle dimensioni
degli agglomerati urbani, composti non solo dal centro principale ma anche dai comuni limitrofi e
orbitanti su di esso. Nella legge istitutiva (e nei corrispondenti provvedimenti assunti dalle Regioni
a statuto speciale) vengono identificate le città fulcro dell’area metropolitana. Perché viene
estrapolata dall’elenco la sola città di Roma? Forse Milano, Venezia o Napoli (per citarne solo tre)
non dovrebbero godere delle stesse attribuzioni che la proposta di riforma costituzionale vuole
assegnare solo alla capitale? Anche in questo caso i sedicenti difensori delle autonomie e dei
territori si sono dimostrati accondiscendenti al misfatto.
Proposte.
Semplicemente bisogna far emergere i dettagli. Sul Premierato è necessario che il premio di
maggioranza rimanga fuori dalla Costituzione e su Roma capitale, al contrario, che entrino dentro i
capoluoghi di regione. Sarà possibile che uno, dico uno, dei nostri rappresentanti in Parlamento si
senta in dovere di farsi carico di queste due proposte? Ai posteri l’ardua sentenza.

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