Di Matteo Rigamonti
Il caso emerso a Calolziocorte merita una riflessione che va oltre la polemica del momento. Secondo quanto riportato dalla stampa, il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale sarebbe stato autorizzato a svolgere parte della propria attività in smart working dalla Repubblica Dominicana, con una formula mista tra ferie e lavoro agile. Una vicenda che ha immediatamente acceso il dibattito politico, anche perché riguarderebbe una deroga al regolamento comunale sul lavoro agile.
Prima di tutto, va chiarito un punto: non si tratta di attaccare una persona né di entrare nel merito di esigenze familiari che possono essere anche comprensibili. La vita reale è fatta di situazioni particolari, problemi personali, necessità impreviste. Un’amministrazione pubblica seria deve saper valutare anche questi aspetti con equilibrio e umanità.
Il tema, infatti, non è semplicemente “Caraibi sì” o “Caraibi no”. Il tema è capire come una deroga individuale possa convivere con regole generali, parità di trattamento tra dipendenti, continuità del servizio pubblico e compatibilità concreta tra mansione svolta e luogo da cui viene svolta.
Viene quasi in mente Antonio Albanese nei panni di Cetto La Qualunque, quando, anni prima che lo smart working diventasse tema quotidiano, immaginava il paradosso dei forestali che, grazie a internet e al computer, avrebbero potuto “svolgere” il proprio lavoro direttamente da casa, magari rilassandosi sul divano o andando a prendere una granita al bar. Allora faceva ridere perché era una caricatura. Oggi fa sorridere un po’ meno, perché pone una domanda serissima: alcune mansioni pubbliche possono davvero essere scollegate dal territorio, dalla presenza e dalla verifica concreta?
Il punto comico, in fondo, era già un punto serio: alcune funzioni pubbliche hanno senso proprio perché sono legate al territorio, alla presenza, alla verifica materiale delle cose. Se tutto diventa remotizzabile, anche ciò che per sua natura richiede contatto con luoghi, persone, cantieri, strade, edifici, emergenze e cittadini, allora il lavoro agile non è più innovazione. Diventa una caricatura.
Eppure lo smart working è uno strumento serio. Anzi, può essere uno degli strumenti più intelligenti per modernizzare il lavoro pubblico e privato. Può migliorare la qualità della vita del lavoratore, ridurre spostamenti inutili, traffico, stress, consumo di carburante e impatto ambientale. Può anche rendere più efficiente l’organizzazione, se viene costruito su obiettivi chiari, responsabilità misurabili e strumenti adeguati.
Perché lo smart working funziona quando migliora contemporaneamente tre cose: la condizione del lavoratore, l’organizzazione dell’ente e il servizio reso ai cittadini. Se migliora solo la comodità individuale, ma peggiora o rende più fragile il servizio pubblico, allora qualcosa non funziona. Se diventa il prolungamento mascherato di una situazione di vacanza, allora non siamo più davanti a lavoro agile, ma a un uso distorto di uno strumento nato per tutt’altro scopo.
La normativa nazionale, del resto, non descrive il lavoro agile come una zona franca. La legge 81/2017 supera il vincolo della postazione fissa, ma non supera il vincolo della responsabilità. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, non una sospensione attenuata del lavoro stesso.
Il CCNL delle Funzioni Locali è ancora più chiaro nel principio: il lavoro agile è possibile per processi e attività per cui esistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici. Deve servire al miglioramento dei servizi pubblici e all’innovazione organizzativa, garantendo al tempo stesso l’equilibrio tra vita e lavoro. Non è, dunque, un privilegio individuale concesso per rendere più comoda una situazione personale, ma una modalità organizzativa che deve stare in piedi anche dal punto di vista dell’ente e dei cittadini.
Molti regolamenti comunali, compreso quello al centro della vicenda, pongono un limite territoriale: lavoro agile solo all’interno del territorio nazionale. È una risposta comprensibile, ma forse anche un po’ goffa. Perché il problema non è davvero la frontiera, se una connessione a Como sia automaticamente più sicura di una connessione a Lugano, o che il confine di Stato risolva da solo il tema dell’efficienza.
Il vero limite dovrebbe essere funzionale, non geografico.
La domanda corretta non è soltanto: “Da dove lavora il dipendente?”. La domanda corretta è: “Da quel luogo il dipendente può davvero garantire la prestazione lavorativa, la sicurezza dei dati, la continuità del servizio, la reperibilità effettiva e, quando necessario, il rientro o l’intervento in tempi compatibili con le esigenze dell’ente?”.
Lo smart working non deve essere valutato con il metro della cartina geografica, ma con quello della funzionalità concreta. Il luogo da cui si lavora deve essere idoneo. Deve garantire connessione stabile, strumenti funzionanti, protezione dei dati, riservatezza, assenza di distrazioni, condizioni adeguate di sicurezza, possibilità di concentrazione e reale continuità della prestazione.
Immaginiamo un problema tecnico. Cade la connessione. Non funziona la VPN. Il sistema comunale non è raggiungibile. Serve accedere a un applicativo interno, verificare un documento, predisporre un atto urgente, confrontarsi con altri uffici, firmare, controllare, intervenire. Se il dipendente è in un luogo ragionevolmente vicino, può eventualmente rientrare in sede. Se è dall’altra parte dell’oceano, questa possibilità semplicemente non esiste.
Lo stesso ragionamento varrebbe, per esempio, per un dirigente o responsabile chiamato a predisporre un’ordinanza urgente in caso di frana, smottamento, incendio, chiusura di una strada, problema di sicurezza pubblica o criticità improvvisa sul territorio. Se quella funzione richiede, anche solo potenzialmente, una capacità di reazione fisica o un rientro immediato, allora il lavoro agile deve essere organizzato tenendo conto di questa esigenza.
Per questo il criterio vero dovrebbe essere la reperibilità funzionale. Non la reperibilità finta, non quella del telefono acceso, non quella del “mi collego se riesco”. Reperibilità funzionale significa che, se qualcosa non funziona, il lavoratore deve poter comunque assicurare la prestazione. E se la sua mansione lo richiede, deve poter rientrare fisicamente in sede o intervenire in tempi ragionevoli.
Il caso di Calolziocorte, proprio perché costruito su una formula mista tra ferie e lavoro agile, apre anche un altro tema: quello dell’elusione sostanziale delle regole.
Se un ente prevede che lo smart working non possa essere continuativo per tutta la settimana, o che debba comunque essere garantito almeno un rientro periodico in sede, non basta verificare la singola giornata. Bisogna guardare la programmazione complessiva.
Perché è evidente che una settimana costruita alternando giorni di ferie e giorni di smart working può ottenere lo stesso risultato pratico di uno smart working continuativo: il dipendente non mette mai piede in ufficio.
Non si tratta di vietare le ferie, né di impedire al lavoratore di utilizzare istituti legittimi. Si tratta però di evitare che ferie e lavoro agile vengano combinati in modo artificioso per aggirare l’obbligo di presenza, il rientro settimanale, il coordinamento con l’ufficio e la possibilità di intervento in caso di necessità.
Altrimenti il rischio è quello delle “ferie furbe”: non ferie dichiarate come tali, ma un prolungamento della vacanza coperto da giornate di lavoro agile formalmente autorizzate, difficili da controllare e lontane dalla logica vera dello smart working.
Da qui discendono anche tutti gli altri requisiti, che non sono formalità burocratiche. Il luogo deve essere chiuso, stabile, sicuro, non rumoroso, non esposto a continue distrazioni. Deve consentire concentrazione, riservatezza e corretto utilizzo degli strumenti informatici. Non può essere una spiaggia, un bar, una hall d’albergo, un luogo di passaggio o un contesto in cui il lavoratore non possa garantire attenzione e continuità.
Se invece diventa smartphone working, cioè presenza intermittente dietro uno schermo, o peggio ancora NO working, allora non siamo davanti all’innovazione. Siamo davanti alla solita capacità italiana di prendere uno strumento moderno, intelligente e utile, e piegarlo alle vecchie abitudini: l’eccezione personale, la deroga elastica, la regola che vale fino a quando non diventa scomoda.
E nella pubblica amministrazione questo non può bastare. Perché il servizio ottenuto dal lavoro pubblico non appartiene a chi lo organizza, né a chi lo svolge. Appartiene ai cittadini.
FONTI E RIFERIMENTI
Legge 22 maggio 2017, n. 81 – Lavoro agile
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 – Telelavoro nelle pubbliche amministrazioni
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/03/25/099G0121/sg
CCNL Funzioni Locali 2019-2021 – Titolo VI, lavoro a distanza
https://www.aranagenzia.it/documento_pubblico/contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-relativo-al-personale-del-comparto-funzioni-locali-triennio-2019-2021/
Direttiva Ministro PA 29 dicembre 2023 – Lavoro agile nel pubblico impiego
https://funzionepubblica.gov.it/it/ministro/comunicazione/notizie/lavoro-agile-nel-pubblico-impiego-nuova-direttiva-del-ministro-zangrillo/
Caso Calolziocorte – News Prima
https://newsprima.it/cronaca/dirigente-comunale-in-smart-working-ai-caraibi-scoppia-il-caso-in-provincia-di-lecco/
Caso Calolziocorte – Prima Lecco
https://primalecco.it/altro/smartworking-dai-caraibi-per-il-responsabile-dellufficio-tecnico-esplode-la-polemica/
Antonio Albanese / Cetto La Qualunque – sketch sui forestali
https://youtube.com/shorts/_8M9xFr0dXw?is=o5RzJvZOXOBBX160









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