Proposta del Partito Popolare del Nord per modificare legittima difesa e uso legittimo delle armi

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di Massimo Iaretti

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Ampliare l’area di non punibilità per le scriminanti dell’articolo 52 (legittima difesa) e 53 (Uso legittimo delle armi) del Codice Penale. E’ alla base di una proposta di legge che è stata elaborata al Partito Popolare del Nord con il coordinamento del segretario federale Roberto Castelli, già ministro della Giustizia nei governi Berlusconi dal 2001 al 2006. Si tratta, secondo il PPN di uno strumento resosi necessario per rafforzare il contrasto alla criminalità violenta. “Quando assunsi l’incarico di Ministro della giustizia la prima dichiarazione che feci fu ‘voglio stare dalla parte di Abele e non di Caino’. Ho sempre portato avanti l’idea che prima bisogna pensare alle vittime poi ai delinquenti” ha detto Roberto Castelli, nella recente presentazione della proposta effettuata a Varese evidenziando che, non avendo una rappresentanza in Parlamento, verrà sottoposta a chi vorrà presentarla alle Camere, oppure – in caso contrario – verrà effettuata una raccolta di firme sotto la forma della proposta di legge di iniziativa popolare. Ma in cosa consistono le idee di modificazione dei due articoli. Per quanto attiene il 52 del Codice Penale in sostanza si intende ampliare la riforma effettuata nel 2004, che il PPN ritiene essere stata vanificata da sentenze troppo ‘garantiste’ per gli autori dei tentativi di reato e prevede che le disposizioni di applichino ‘anche nel caso in cui il fatto sua avvenuto all’interno di ogni altro luogo in cui venga esercitata una attività commerciale, professionale o imprenditoriale’ e – questa è a vera novità – ‘oppure a bordo di un veicolo per mezzo del quale o sul quale venga esercitata una attività lavorativa’ frase questa che andrebbe ad ampliare lo spettro dell’applicabilità della scriminante. Qui rimane nel primo capoverso la stessa impostazione dell’attuale testo normativo ma è nell’aggiunta di due successivi impianti che si notano le maggiori variazioni. Innanzitutto si prevede che qualora ricorra la necessità di impedire la consumazione di delitti quali strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona, o di respingere una violenza alla persona portata con armi o con altri mezzi di coazione fisica o da parte di più persone ‘l’uso delle armi da sparo da parte del pubblico ufficiale o il suo ordine di farne uso sono SEMPRE proporzionati alla condotta da impedire o alla violenza da respingere”. A tal proposito le armi comuni ad impulsi elettrici (i taser) non verrebbero nelle intenzioni degli estensori considerate armi da fuoco, Per il rimanente il testo dell’articolo 53 del Codice Penale rimarrebbe invariato. Castelli ha infine toccato un altro tasto molto dibattuto prevedendo una “provvista finanziaria per le spese legali” per dare maggiori tutele ai pubblici ufficiali, alle forze dell’ordine “che spesso fanno il loro dovere per poi trovarsi incriminati”. E’ un provvedimento destinato, comunque, a fare discutere. Il dibattito è aperto.

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